Le aziende la cui attività comporta trasporti di merci pericolose,
oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico,
ma connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza
dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l'opera
di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o
per l'ambiente inerenti a tali attività (ADR 1.8.3).
Riassumendo, l'obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose spetta alle imprese che effettuano attività di:
- Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna collegata alle vie navigabili di altri Stati UE;
- Operazioni di imballaggio, carico, riempimento o scarico, connesse a tali trasporti;
- Le imprese che effettuano esclusivamente attività di spedizione di merci pericolose ovvero gli "speditori".